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Milano, Gennaio 2017

Direttive e calendario 2017 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha stabilito il calendario e le direttive per le limitazioni della circolazione stradale dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati per il 2017.

Si segnala, quale modifica introdotta quest'anno, conseguente al completamento dei lavori per l'ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, l'eliminazione del posticipo di due ore dell'inizio dei divieti e dell'anticipo di pari durata della loro fine per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto seguente:
 
CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI
VEICOLI PTT>7,5T  ANNO 2017
Gennaio    Durata divieto
Domenica 1° ore 9:00-22:00
Venerdì 6 ore 9:00-22:00
Domenica 8 ore 9:00-22:00
Domenica 15 ore 9:00-22:00
Domenica 22 ore 9:00-22:00
Domenica 29 ore 9:00-22:00
Febbraio
Domenica 5 ore 9:00-22:00
Domenica 12 ore 9:00-22:00
Domenica 19 ore 9:00-22:00
Domenica 26 ore 9:00-22:00
Marzo
Domenica 5 ore 9:00-22:00
Domenica 12 ore 9:00-22:00
Domenica 19 ore 9:00-22:00
Domenica 26 ore 9:00-22:00
Aprile
Domenica 2 ore 9:00-22:00
Domenica 9 ore 9:00-22:00
Venerdì 14 ore 14:00-22:00
Sabato 15 ore 9:00-16:00
Domenica 16 PASQUA ore 9:00-22:00
Lunedì 17 Pasquetta ore 9:00-22:00
Domenica 23 ore 9:00-22:00
Martedì 25 ore 9:00-22:00
Domenica 30 ore 9:00-22:00
Maggio
Lunedì 1 ore 9:00-22:00
Domenica 7 ore 9:00-22:00
Domenica 14 ore 9:00-22:00
Domenica 21 ore 9:00-22:00
Domenica 28 ore 9:00-22:00
Giugno
Giovedì 1 ore 16:00-22:00
Venerdì 2 ore 8:00-22:00
Domenica 4 ore 7:00-22:00
Domenica 11 ore 7:00-22:00
Domenica 18 ore 7:00-22:00
Domenica 25 ore 7:00-22:00
Luglio
Sabato 1 ore 8:00-16:00
Domenica 2 ore 7:00-22:00
Sabato 8 ore 8:00-16:00
Domenica 9 ore 7.00-22:00
Sabato 15 ore 8:00-16:00
Domenica 16 ore 7:00-22:00
Sabato 22 ore 8:00-16:00
Domenica 23 ore 7.00-22:00
Venerdì 28 ore 16:00-22:00
Sabato 29 ore 8:00-22:00
Domenica 30 ore 7.00-22:00
Agosto
Venerdì 4 ore 14:00-22:00
Sabato 5 ore 8:00-22:00
Domenica 6 ore 7:00-22:00
Sabato 12 ore 8:00-22:00
Domenica 13 ore 7:00-22:00
Martedì 15 ore 8:00-22:00
Sabato 19 ore 8:00-16:00
Domenica 20 ore 7:00-22:00
Sabato 26 ore 8:00-16:00
Domenica 27 ore 7:00-22:00
Settembre
Domenica 3 ore 7:00-22:00
Domenica 10 ore 7:00-22:00
Domenica 17 ore 7:00-22:00
Domenica 24 ore 7:00-22:00
Ottobre
Domenica 1 ore 9:00-22:00
Domenica 8 ore 9:00-22:00
Domenica 15 ore 9:00-22:00
Domenica 22 ore 9:00-22:00
Domenica 29 ore 9:00-22:00
Novembre
Mercoledì 1 ore 9:00-22:00
Domenica 5 ore 9:00-22:00
Domenica 12 ore 9:00-22:00
Domenica 19 ore 9:00-22:00
Domenica 26 ore 9:00-22:00
Dicembre
Domenica 3 ore 9:00-22:00
Venerdì 8 ore 9:00-22:00
Domenica 10 ore 9:00-22:00
Domenica 17 ore 9:00-22:00
Sabato 23 ore 8:00-14:00
Domenica 24 ore 9:00-22:00
Lunedì 25 ore 9:00-22:00
Martedì 26 ore 9:00-22:00
Domenica 31 ore 9:00-22:00
 
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. La limitazione delle 7,5 tonnellate non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:

• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti ( Vigili del Fuoco, Protezione Civile);
• militari, o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
• delle Amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana" nonché "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
• adibiti a servizi postali;
• del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
• adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo, sia pubblico che privato;
• adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;
• adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
• adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
• adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
• adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento. Detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
• classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
• costituiti da autocisterne adibite al trasporti di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
• adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
• per il trasporto  esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
• per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi,  carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'Estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi a quelli in precedenza descritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;
• prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;
• che compiono un percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con ‘esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
• trattori isolati per il percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, se impiegati per trasporti combinati (n.b. da chiarire i riferimenti che appaiono superati nella nuova versione del decreto)
• fatta salva l'anticipazione di 4 ore del termine del divieto previsto per i veicoli diretti agli interporti e ai terminal intermodali (art.2, comma 3) esposta in seguito, per i veicoli ed i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001. (trasporto di cose tra Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km. in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco) purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non potrà, in nessun caso, superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco.

Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizzazione prefettizia:

-  i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga, per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i mezzi adibiti al trasporto di prodotti  per l'alimentazione degli animali;
- le macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;
- i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
 
Tutti i veicoli autorizzati dalle Prefetture alla circolazione in deroga, ad eccezione delle macchine agricole, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

In generale sono confermati i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono l'Estero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione.

In particolare, l'art. 2 del Decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dall'Estero e dalla Sardegna l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per quelli destinati all'Estero di 2 ore. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo in precedenza citato, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero.

La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati su treno.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore e un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale.

Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli e ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia provenienti dal continente a mezzo di traghettamenti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

L'esposto calendario di divieti di circolazione non deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in Sardegna per raggiungere il continente, da quelli circolanti sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto la rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli diretti alla Regione Calabria  attraverso i porti di  Reggio Calabria e  Villa San Giovanni, nonché dai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni (Ecobonus), che rientrano nel campo di applicazione del già richiamato Decreto Ministro dei Trasporti 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione/biglietto d'imbarco.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni sui divieti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino, e dalla Città del Vaticano o ad esse diretti,  sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Tutte le richiamate disposizioni relative al posticipo dell'inizio del divieto e all'anticipo della sua fine per particolari tipologie di trasporto, troveranno applicazione anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle relative autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità:

-  adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
-  militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
-  utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
-  adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
-  adibiti a servizi postali;
-  del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio
-  adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
-  macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8 del Codice della Strada (D.lgs 285/1992 e succ. mod.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al D.lgs 461/1999.

Analogamente agli anni passati, il Decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della Strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario in precedenza esposti, dal.28 maggio all' 11 settembre compresi, dalle ore 8 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva.

Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i trasporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del T.U. 15 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per le quali sia indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.

Il Decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da parte delle Prefetture, ai Ministeri dell'Interno e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.

Il terzo comma dell'articolo 11 del Decreto stabilisce che, in conformità a quanto concordato nel protocollo  d'intesa siglato tra  Governo e Associazioni di categoria  del 28 novembre 2013,  entro tre  mesi dall'entrata in vigore del Decreto, sarà verificata la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire incrementi di competitività dell'autotrasporto.