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Milano, 15/10/2004

Energia - Libretto di impianti e rapporto efficienza energetica - Pubblicate FAQ

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il 20 giugno 2014 il Decreto Ministeriale che prorogava dal 1° giugno 2014 al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli  impianti termici di climatizzazione, invernale ed estiva, devono essere conformi ai modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014.

Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Pertanto, come comunicato dal Ministero, fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.

Per completezza di informazione aggiungiamo che anche le Regioni, che avevano fissato termini diversi (es: Piemonte e, nel caso che ci riguarda da vicino, Lombardia, con il termine del 1° agosto 2014), si sono dovuti adeguare a tale nuova data, in quanto il termine individuato su base regionale non può essere comunque precedente a quello fissato dal D.M. 20 giugno 2014.

Si ritiene utile informare, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il seguente documento: Domande frequenti su impianti di climatizzazione (scaricabile dal link sotto riportato).

Evidenziamo, perciò, alcuni punti:

- l'art. 1 del D.M. 10 febbraio 2014 prevede, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria debbano essere muniti (obbligo documentale), a partire dal 15 ottobre 2014, di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" indipendentemente dalla potenza termica degli impianti.


- l'art. 2 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

In riferimento alle FAQ pubblicate al punto 5, viene evidenziato che, per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, occorre procedere al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 KW.

La somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine sono al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.

Pertanto i singoli apparecchi con potenze inferiori a 12 KW e non interconnessi non necessitano di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica