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Milano, Luglio 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2013, la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Il decreto 35/13, sui cui contenuti si è riferito con nota del Direttore Generale del 9 aprile scorso, è stato modificato nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge ed approvato, in via definitiva in terza lettura dalla Camera.

In sede di conversione sono state in parte semplificate alcune procedure, specie quelle relative alle modalità di erogazione dei fondi per la liquidazione dei debiti pregressi di spettanza delle Regioni e degli enti del SSN, e si è esplicitata la volontà politica di dare definitiva soluzione al problema dei debiti arretrati della PA, anche attraverso la cessione di garanzia dello Stato a favore di banche o altre istituzioni finanziarie alle quale le imprese potrebbero più agevolmente cedere i propri crediti.

E' stato, inoltre, accentuato il sistema sanzionatorio a carico di dirigenti e funzionari pubblici che non dovessero attuare quanto  previsto dal decreto con le modalità e la tempistica in esso previsti.

Le ulteriori più rilevanti modifiche apportate in sede di conversione sono così sintetizzate. 

Riduzione sanzioni a carico degli enti locali (Art . 1, comma 17-quinquies)

Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti, ferme restando le rimanenti sanzioni.

Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie (Art. 5-bis)

La disposizione introdotta in fase di conversione stabilisce che, senza aggravio di potenziali oneri  a carico dell'erario, ai fini di consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali.  

Certificazioni dei crediti per prestazioni professionali (Art. 6, comma 01)

Vengono estese anche alle prestazioni professionali le disposizioni in materia di certificazione e ricognizione dei crediti, come anche quelle inerenti l'obbligo per le Amministrazioni di comunicare a ciascun creditore entro il 30 giugno 2013 – e pubblicare sul sito internet entro il 5 luglio – l'importo e la data di pagamento.  

Monitoraggio della liquidità derivante dai pagamenti delle PA  (Art. 6, comma 1-bis)

E' stata introdotta una disposizione in base alla quale il Governo è impegnato a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la creazione di sistemi di monitoraggio. Tali sistemi di monitoraggio sono finalizzati a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti delle PA sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Governo dovrà trasmettere alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.  

D.U.R.C. (Art. 6, comma 11-ter)

Con un emendamento approvato in sede di conversione, viene specificato  che, ai fini del pagamento delle fatture arretrate, la regolarità del DURC è richiesta in riferimento alla data di emissione della fattura, e non già a quella del pagamento.

Ricognizione dei debiti tramite piattaforma elettronica (Art. 7, comma 4)

Oltre all'estensione delle disposizioni in materia di ricognizione e certificazione dei crediti anche alle prestazioni professionali, il comma 4 dell'art. 7 rende ora stabile, e non più limitato alla scadenza del 15 settembre dell'anno in corso, l'obbligo per tutte le PA di comunicare tramite la Piattaforma elettronica, entro il 30 arile di ogni anno, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Analogamente, è stata inserita una norma (art. 9, comma 4) che prevede l'onere  di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati da ciascun soggetto di imposta  nei confronti di pubbliche amministrazioni per cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Relazione sull'attuazione del decreto e cessione della garanzia dello Stato (Art. 7, comma 9-bis)

Il testo del provvedimento licenziato dalla Camera prevede che alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2013 sia allegata una relazione relativa all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto 35/13. La relazione deve dare conto dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati da Comuni, Regioni, Enti del servizio Sanitario Nazionale ed Amministrazioni dello Stato, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta con riferimento alla pubblicazione sulla piattaforma dei debiti di ciascuna amministrazione. Tale relazione indica, inoltre, le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono, nei bilanci, residui passivi anche perenti. Nelle modifiche apportate poi dal Senato si è rafforzato tale principio,  stabilendo  che tale obiettivo potrà essere perseguito anche mediante la concessione, nell'anno 2014, della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.  

Compensazioni (Art. 9, comma 02)

Le modifiche apportate da Camera e Senato in rifermento alla compensazione tra crediti e debiti si limitano a richiedere nella certificazione la data prevista per il pagamento ed a  spostare in avanti, dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012, la data entro cui deve essere stata notificata la cartella esattoriale al fine di utilizzare crediti certificati per il pagamento della stessa.  

Riscossione dei tributi dei Comuni da parte di Equitalia (Art. 10, comma 2-ter)

Viene prorogato dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, il termine entro il quale i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi di Equitalia.  

Modifica dei termini di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU [Art. 10, comma 4, lettera b)]

Come noto, il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "Decreto Salva Italia"), disponeva che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU dovessero essere pubblicate sul sito www.finanze.it, entro il 30 aprile. A tal fine, l'invio delle delibere al Ministero da parte dei Comuni doveva avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni d'imposta si intendevano prorogate di anno in anno.

Ora, con la norma in esame, viene modificato il termine disposto dal citato comma 13-bis, prevedendo, in pratica, che, a decorrere dal 2013, il versamento della prima rata dell'IMU debba essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai Comuni nell'anno precedente (quindi, per l'anno 2013, quelle del 2012), mentre, il versamento della seconda rata - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata – dovrà essere eseguito con riferimento alle delibere dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, pubblicate sul sito www.finanze.it, entro il 28 ottobre di ciascun anno. A tal fine, i Comuni saranno tenuti ad effettuare l'invio delle delibere al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 21 ottobre del medesimo anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, i soggetti passivi d'imposta applicheranno le aliquote e le detrazioni adottate per l'anno precedente.  

IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni [Art. 10, comma 4-quater, lettera a)]

Come noto, la legge di stabilità 2013, per gli anni 2013 e 2014, ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Con la norma in esame, viene disposto che tale riserva non si applica agli immobili così classificati posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

La predetta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'IMU.

Circa gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.  

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e disposizioni in materia di versamento di tributi locali (Art. 10, comma 4-quater, lettera b, punto 1)

Per l'anno 2013 è differito, al 30 settembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.  

Attribuzione ai Comuni del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (Art. 10-quater)

La norma in esame dispone l'attribuzione ai Comuni di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014, a seguito del taglio delle risorse subito negli anni 2012 e 2013, per effetto dell'assoggettamento all'IMU degli immobili posseduti dagli stessi Comuni nel proprio territorio.