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Milano, Luglio 2013

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto fare")

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno u.s. (Suppl. Ordinario n. 50) il decreto legge recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd decreto fare).

Il provvedimento, unitamente al DDL semplificazioni - varato dal Governo mercoledì scorso, ma non ancora trasmesso in Parlamento – ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività ("semestre europeo"). In particolare le misure intendono fornire risposta alle raccomandazioni di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili e di sostenere il flusso del credito alle attività produttive anche migliorando l'accesso ai finanziamenti.

Entrato in vigore sabato 22 giugno, il decreto è stato trasmesso alla Camera dei deputati dove è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio per il consueto iter di conversione che dovrà concludersi, a pena di decadenza, entro il prossimo 20 agosto.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO e SICUREZZA SUL LAVORO

1. Semplificazioni in materia di DURC (art. 31)

Il decreto modifica la normativa previgente (art.13 bis, comma 5, D.L.52/2012)  relativamente al rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per le imprese  in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle P.A.

Pertanto, rientrano nella nuova normativa anche i DURC rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia, in precedenza esclusi, che potranno quindi usufruire della procedura compensativa.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori ai fini dell'accertamento dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Ai fini del pagamento delle prestazioni connesse all'appalto o al subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità dell'affidatario e di tutti i subappaltatori.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva dei soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni dovranno trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  riversarlo agli enti previdenziali e assicurativi.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC, in via telematica, è previsto nei casi seguenti:

• per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme  in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale (art.38, comma 1, lettera i, del d.lgs. 163/2006 - codice degli appalti pubblici); • per l'aggiudicazione del contratto; • per la stipula del contratto;

• per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni  relative a servizi  e forniture;

• per il certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 180 giorni. Per i casi indicati nelle lettere a) b) e c)  il DURC è utilizzabile, qualora acquisito specificamente  per la verifica della dichiarazione sostitutiva,  anche ai fini del l'aggiudicazione e della stipula del contratto.

Quindi, non è più necessario acquisirlo per ogni singola fase dell'appalto. Nei casi di cui alle lettere d) ed e), invece, il documento va  necessariamente richiesto ogni 180 giorni. Per ottenere il pagamento del saldo da parte della P.A., è sempre necessario presentare  un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i pagamenti devono essere accompagnati dal DURC anche in formato elettronico. Qualora il DURC non possa essere rilasciato per il mancato possesso dei requisiti, gli Enti invitano, con posta certificata, l''interessato o il consulente del lavoro o gli altri intermediari autorizzati (art. 1 legge 12/1979) a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.

2. Semplificazioni di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro (art. 32)

•  Rischi da interferenze nelle lavorazioni (comma 1, lettera a)

Viene previsto che l'obbligo di redazione del "documento unico di valutazione delle interferenze" (DUVRI) possa essere sostituito dalla individuazione, a carico del datore di lavoro committente, di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi e che di tale incarico venga data evidenza nel contratto d'appalto o d'opera. Viene fissato in "10 uomini–giorno" (al posto dei precedenti "due giorni") il limite entro il quale è previsto l'esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI, sempre che non si tratti di esposizione a rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.

• Valutazione dei rischi per attività a basso indice di infortuni (comma 1, lett. b)  

Si demanda ad un apposito decreto del Ministero Lavoro (da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione) l'individuazione dei settori di attività a basso indice infortunistico - da individuarsi sulla base di parametri e criteri oggettivi, ricavati dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL - per i quali i datori di lavoro possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi sulla base di un modello semplificato allegato al futuro decreto.

• Formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP (comma 1, lett. c)

Viene previsto, nei casi di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione,  il riconoscimento del credito formativo nelle ipotesi  di sovrapposizione, in tutto o in parte dei contenuti dei percorsi formativi corrispondenti a quelli già erogati.

• Formazione e aggiornamento per  i lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti lavoratori per la sicurezza (comma 1, lett. d)

Analogamente alla lettera  che precede, viene previsto il riconoscimento del credito formativo sulla formazione già erogata, per durata e contenuti, al fine di evitare una sovrapposizione degli stessi nel caso di svolgimento di più percorsi formativi in capo ad uno stesso soggetto lavoratore.

• Notifiche all'organo di vigilanza (comma 1, lett. e)

Viene disposto che la comunicazione all'organo di vigilanza, in caso di realizzazione o ristrutturazione di insediamenti produttivi, venga effettuata attraverso il SUAP che provvederà a trasmetterla per via telematica all'Organo di vigilanza territorialmente competente. Viene demandata ad un apposito decreto l'elaborazione di un modello uniforme per  tutto il territorio nazionale da utilizzare per le comunicazioni.

• Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 1, lett. f)

Si riduce  da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l'Inail deve provvedere alla prima verifica periodica delle attrezzature su richiesta del datore di lavoro. Viene introdotto l'obbligo per gli organi di vigilanza  (Inail, Asl, Arpa) di comunicare entro 15 giorni dalla richiesta delle verifiche successive la propria impossibilità  ad effettuare tali verifiche, consentendo al datore di lavoro di rivolgersi a soggetti privati abilitati.

• Semplificazione degli adempimenti nei cantieri (comma 1, lett. g) e h)

Viene esclusa l'applicazione della disciplina di cui al Titolo II (cantieri temporanei o mobili) del d.lgs. 81/08 ai piccoli lavori di durata inferiore a 10 uomini giorno e che siano finalizzati alla realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi Vengono introdotte semplificazioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i cantieri mobili e temporanei.

• Comunicazioni all' organo di vigilanza (comma 1, lett. i), lett. l), lett. m), lett. n)

Viene previsto che nei casi riguardanti  le esposizioni a rischi chimici, cancerogeni, fisici o biologici, le comunicazioni possano essere effettuate  in via telematica, anche dagli Organismi paritetici o dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

• Termini per l'adozione dei decreti (comma 2)

Il comma dispone  che i decreti per l'individuazione delle attività a basso rischio e per l'adozione  di un modello semplificato del piano operativo di sicurezza nei cantieri siano emanati rispettivamente entro 90 giorni ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

• Contratti pubblici per appalti, servizi e forniture (commi 4 e 5)

Si demanda ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi  entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la definizione di modelli semplificati per la redazione dei piani di sicurezza sostitutivi dei piani di sicurezza e coordinamento.

• Denunce degli infortuni (commi 6 e 7)

Vengono introdotte modifiche al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro  e le malattie professionali), abrogando l'art 54 e   disponendo nei commi successivi che le autorità di pubblica sicurezza locali, portuali o consolari e le direzioni provinciali del lavoro acquisiscano telematicamente dall'Inail i dati relativi alle denunce degli infortuni.

Tali modalità diverranno operative a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto costitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione) previsto dal comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. 81/08.  

3. Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (art. 34)

Modificando il d.lgs. n. 151/2001, viene previsto che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto o il certificato di interruzione di gravidanza siano inviati all'INPS esclusivamente in via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti in successivo decreto interministeriale.

La nuova modalità di comunicazione troverà applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale.

4. Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)

Viene demandato ad un apposito  decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, il compito di definire misure semplificative degli adempimenti per la formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, ove la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza in azienda non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. Ciò al fine di tenere conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore.

5. Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)

Vengono abrogate una serie di disposizioni concernenti l'obbligo di certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1.   Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale solidale negli appalti (art. 50)

Come noto, prima il "Decreto sulle semplificazioni tributarie" (D.L. n. 16 del 2012), e, successivamente, il "Decreto crescita" (D.L. n. 83 del 2012) - modificando l'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - hanno sancito la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltatore per il versamento all'Erario da parte di quest'ultimo delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dell'Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

A tale responsabilità solidale - che operava, comunque, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore per la realizzazione dell'opera affidata in subappalto - l'appaltatore poteva sottrarsi se, prima di pagare il corrispettivo, avesse acquisito dal subappaltatore una prova documentale dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dell'Iva i cui termini di pagamento erano già scaduti.

Fin dalla sua entrata in vigore, la norma ha presentato forti criticità, sia sotto il profilo dell'individuazione del suo ambito applicativo, sia, soprattutto, sotto il profilo delle concrete modalità di applicazione della stessa.

Ciò premesso, il Legislatore – venendo, parzialmente, incontro alle pressanti richieste avanzate dalle Associazioni di categoria delle imprese di eliminare tale obbligo - con la norma in esame, ha abrogato, il predetto adempimento relativamente all'Iva. Di conseguenza, la disciplina continuerà ad applicarsi con riferimento al versamento delle ritenute sulle imposte sui redditi.

2.   Abrogazione del Modello 770 mensile (art. 51)

Come noto, l'art. 44-bis del D.L. n. 269 del 2003, come modificato dal D.L. n. 207 del 2008, al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta (Modello 770), aveva introdotto l'obbligo per i medesimi sostituti di comunicare, mensilmente, in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie:

• per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;

• per il calcolo dei contributi previdenziali;

• per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;

• per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali;

• per l'erogazione delle prestazioni; mediante una dichiarazione mensile (cosiddetto "Modello 770 mensile"), da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione, di fatto, non ha mai trovato piena attuazione in quanto, più che semplificare gli adempimenti fiscali dei sostituti d'imposta, poneva a loro carico un aggravio di obblighi amministrativi. Con la norma in esame, pertanto, il Legislatore ha abrogato la comunicazione mensile dei predetti dati.

3.   Disposizioni per la riscossione mediante ruoli (art. 52)

Molte le novità introdotte in materia di riscossione mediante ruoli che, di seguito, si sintetizzano.

1. Dilazione di pagamento

Come noto, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Ora, viene disposto che la predetta rateazione - qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica – può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, per "comprovata e grave situazione di difficoltà", si intende quella in cui ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

• accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

• valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Viene, inoltre, previsto che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione, qualora egli non effettui il pagamento di 8 rate, anche non consecutive (in luogo delle precedenti 2 rate consecutive), nel corso del periodo di rateazione.

2. Procedimento di vendita

Come noto, il debitore ha la facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato od ipotecato, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale può intervenire nell'atto di cessione ed al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito viene rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all'incasso.

Ora viene previsto che, nel caso in cui il debitore si avvalga di tale facoltà, la vendita del bene deve aver luogo entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto, ovvero entro la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di un esperto per la stima del valore del bene da parte del giudice.

Se la vendita del bene non ha luogo nei 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è la necessità di procedere al secondo, il debitore - entro il giorno che precede tale incanto - può, comunque, esercitare la predetta facoltà di vendita al prezzo stabilito ai sensi degli artt. 69 e 81 del citato D.P.R. n. 602 del 1973.

3. Cessazione dell'efficacia del pignoramento

Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni (in luogo dei precedenti 120 giorni), senza che sia stato effettuato il primo incanto.

4. Beni pignorabili

I beni indispensabili per l'esercizio della professione o dell'impresa del debitore - anche se quest'ultimo è costituito in forma societaria e, in ogni caso, se nelle sue attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro - possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale od indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Inoltre, in caso di pignoramento di tali beni, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso. In tale ipotesi, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

5. Pignoramento dei crediti verso terzi

Come noto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito medesimo. A tal fine - per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica - si procede nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Tale termine, ora, è stato elevato a 60 giorni.

6. Limiti di pignorabilità

Nel caso in cui vengano accreditate sul conto corrente intestato al debitore le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

7. Espropriazione immobiliare

L'agente della riscossione non potrà procedere all'espropriazione immobiliare se l' unico immobile di proprietà del debitore - con esclusione delle abitazioni di lusso e, comunque, dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 - è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. Inoltre, nei casi diversi da quello sopra illustrato, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione solo se l'importo complessivo del credito è superiore a 120.000 euro.

8. Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita

Viene disposto che, almeno 20 giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l'avviso di vendita deve essere pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione. Inoltre, su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice potrà disporre:

• la pubblicità al pubblico degli incanti a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

• la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene sia manifestamente inadeguato.

In tali ipotesi, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione.

4.   Gestione delle entrate tributarie dei Comuni (art. 53)

Al fine di favorire il compiuto ed efficace riordino della disciplina delle attività di riscossione delle entrate dei Comuni, viene disposto che i termini entro i quali gli enti locali possono continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi, sono stabiliti, inderogabilmente, al 31 dicembre 2013.

5.   Norma interpretativa in materia di rimborsi Iva alle agenzie di viaggio (art. 55)

Come noto, in merito alla determinazione dell'Iva per le agenzie di viaggi e turismo, l'art. 74-ter, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Ora, alla luce di quanto previsto dalla Direttiva n. 2006/112/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, la norma in esame fornisce l'interpretazione autentica della predetta disposizione, sancendo che l'Iva assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile.

Ad ogni modo, sono fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, siano stati, eventualmente, effettuati.

Inoltre, non si dà luogo alla restituzione delle somme a suo tempo già rimborsate che - sempre alla data di entrata in vigore del decreto in questione - siano già state recuperate dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria in base ad un atto divenuto definitivo.

6.   Proroga del termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "Tobin tax") (art. 56)

Viene disposto che l'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "Tobin tax") di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché quella per le negoziazioni ad alta frequenza relative al trasferimento di azioni ed altri strumenti partecipativi, si applica a decorrere dal 1° marzo 2013. Per i derivati, invece, si applicherà dal 1° settembre 2013 (in luogo del 1° luglio 2013).

Per il 2013, l'imposta sulle transazioni finanziarie di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi è stabilita con aliquota del 0,22%, mentre per le negoziazioni in mercati regolamentati, con aliquota dello 0,12%.

Inoltre, viene previsto che:

• l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi effettuati fino al 30 settembre 2013, deve essere versata entro il 16 ottobre 2013;

• l'imposta dovuta sulle operazioni e sugli ordini relativi a strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di settembre 2013, deve essere versata entro il 16 ottobre 2013.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1.   Misure in favore del turismo nautico (art.23)

Intervenendo sulle lettere da a) a d) del comma 2 dell'articolo 16 D.L. 201/2011, viene soppressa la tassa annuale sulle unità da diporto con scafi di lunghezza fino a 14 metri e dimezzata quella sulle unità con scafi di lunghezza da 14,01 a 20 metri, rispettivamente fissata a € 870 per le unità di lunghezza fino a 17 metri e a € 1.300 per le unità  eccedenti i 17 metri di lunghezza. Si prevede, inoltre, che l'imposta sostitutiva del 20% sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale delle unità da diporto, introdotta dal D.L. n. 1 del 2012, sia applicabile, su richiesta del percipiente,  in riferimento alla durata dell'attività (massimo 40 giorni l'anno) e non più in relazione ai compensi percepiti (criterio utilizzato fino ad oggi, con un limite di 30.000 euro annui).

2.   Disposizioni in materia ambientale: Semplificazioni per i campeggi (art. 41, comma 4)

Per risolvere alcune questioni interpretative che hanno spesso ostacolato le attività turistiche all'aperto, viene rivista la portata di alcune norme concernenti l'attività di posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno. Le nuove norme non risolvono però i dubbi e le criticità fino ad oggi riscontrate dagli operatori.

3.   Norma interpretativa in materia di rimborsi Iva alle agenzie di viaggio (art. 55)

Vedi paragrafo 5 delle disposizioni in materia fiscale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

1.   Semplificazioni in materia di edilizia (art. 30)

Le disposizioni in oggetto contengono una serie di modifiche al Testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la cui applicazione, secondo quanto espressamente previsto dal comma 6, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

In particolare, le disposizioni riportate alle lettere a), c) ed e) modificano la definizione di ristrutturazione edilizia con l'eliminazione del vincolo di rispetto della sagoma nei casi di demolizione e ricostruzione, mantenendo invece il rispetto della volumetria.

La modifica di cui alla lettera b), relativa all'articolo 6, comma 4, primo periodo del D.P.R. 380/2001, si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle modifiche interne dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa – ivi incluse le modifiche della destinazione d'uso dei locali – nell'ambito dei quali viene eliminato l'obbligo in capo al tecnico abilitato, che firma la relazione asseverata che deve essere allegata alla comunicazione d'inizio dei lavori, di dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

La lettera d) prevede che la domanda del permesso di costruire relativo a un immobile sottoposto a vincoli ambientali, culturali, paesaggistici dovrà concludersi con un provvedimento espresso, anche in caso di diniego (allo stato attuale la Soprintendenza può non agire e fare scattare il cosiddetto "silenzio-rifiuto", rendendo difficile per il privato impugnare la decisione, non conoscendo le motivazioni che hanno portato al rigetto dell'istanza). La comunicazione del diniego deve essere effettuata dal Responsabile del procedimento entro 5 giorni dall'acquisizione agli atti.

La lettera f) aggiunge al D.P.R. 380/2001 un nuovo art. 23-bis, derubricato "Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori", attraverso il quale vengono apportate una serie di modifiche finalizzate a rendere più omogenea la disciplina sul permesso di costruire e quella sulla comunicazione di inizio lavori e SCIA.

In particolare, la previgente disciplina prevedeva che lo sportello unico per l'edilizia (SUE) acquisisse, direttamente o tramite conferenza di servizi, gli atti di assenso necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, esclusivamente "ai fini del rilascio del permesso di costruire", ma non anche nel caso in cui l'intervento fosse soggetto alla presentazione della comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera o della SCIA edilizia.

Le disposizioni in esame, pertanto, estendono anche a queste ultime due ipotesi la possibilità per l'interessato di richiedere al SUE l'acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l'intervento, disponendo altresì che se entro 30 giorni dalla domanda tali atti non sono stati rilasciati, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, il responsabile SUE indice la conferenza di servizi per acquisirli.

In caso di presentazione contestuale della SCIA e della predetta istanza, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione del SUE dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Nelle Zone A definite dai Piani Regolatori, ovvero nelle aree storiche comunque denominate dalle normative regionali, per gli interventi o le varianti ai permessi di costruire, per cui è ammessa la SCIA, che comportino modifiche della sagoma degli immobili, i lavori non possono avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della domanda.

Le disposizioni di cui alla lettera g) introducono i nuovi commi 4-bis e 4-ter all'art. 24,  del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che il certificato di agibilità possa essere richiesto anche in caso di agibilità parziale, per singoli edifici, singole porzioni della costruzione ovvero per singole unità immobiliari, al ricorrere di determinate condizioni (qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria ovvero siano state completate le parti comuni o, nel caso di singole unità immobiliari, siano stati completati le opere strutturali e gli impianti) nonché specifici obblighi relativi alla documentazione da presentare: dichiarazione di conformità ed agibilità dell'opera da parte del direttore dei lavori, o di un professionista abilitato, corredata da una richiesta di accatastamento e da una dichiarazione di conformità degli impianti installati da parte dell'impresa installatrice.

La lettera h) introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter all'art. 25 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dei quali, qualora non sia stata presentata domanda di rilascio del certificato di agibilità con le modalità e nei termini prescritti dal medesimo art. 25, l'interessato può comunque presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato corredata dalla documentazione prescritta per la domanda di agibilità nonchè dalla richiesta di accatastamento e dalla dichiarazione dell'impresa istallatrice di conformità degli impianti alla normativa vigente. L'attuazione di tali disposizioni e i relativi controlli sono demandati alle regioni.

Il comma 2 dell'articolo in oggetto, in materia di parcheggi pertinenziali, modifica l'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, prevedendo la possibilità del trasferimento, oltre che della proprietà dei parcheggi, anche del solo vincolo di pertinenzialità, alle medesime condizioni stabilite per il trasferimento di proprietà. Fatte salve le diverse discipline regionali, viene infine prevista, ai commi 3 e ss della medesima norma in esame, la proroga di due anni per i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, DIA o SCIA di cui all'articolo 15 del richiamato D.P.R. 380/2001, previa comunicazione da parte del soggetto interessato.

2.   Convenzioni per la sperimentazione di semplificazioni amministrative (art. 37, comma 1-4, 6)

Viene fissato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il termine per la sottoscrizione delle  convezioni tra CCIAA, Regioni, Comuni, Associazioni di categoria ed Agenzie per le Imprese, promosse dal MISE e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e dalla Conferenza delle Regioni, previste dall'articolo 12 del DL 5/2012, per avviare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa, con la possibilità di derogare alla normativa vigente.

Tali sperimentazioni sono estese a tutto il territorio nazionale (anche se, in verità, la norma originaria non poneva limiti territoriali), e sono anche finalizzate alla definizione delle modalità ottimali per la creazione di un sistema integrato di dati telematici.

Si tratta, comunque, di una norma di difficile lettura, che, tra l'altro, pone i principi fondamentali della Costituzione quali unici limiti alle predette attività sperimentali ad attribuisce ai soggetti  attuatori di tali sperimentazioni (quindi ipoteticamente anche Associazioni di categoria ed Agenzie per le Imprese) il compito di definire in quali casi le vigenti autorizzazioni debbono essere sostituite da semplici comunicazioni.

3.   Zone a Burocrazia Zero (art. 37, comma 5)

E' previsto un Piano Nazionale delle "Zone a burocrazia zero" predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, la cui attuazione sarà costantemente monitorata dal MISE anche attraverso una relazione trimestrale pubblicata sul proprio sito internet.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA

1.   Proroga in materia di appalti pubblici (art.26)

Si prevede che una serie di informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a fornire sui propri siti web istituzionali, relative alla scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi del 2012, saranno pubblicate unitamente a quelle relative all'anno successivo.

Vengono, inoltre, prorogati al 31 dicembre 2015 i regimi transitori inerenti i requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici  (art. 253 comma 9 bis D.Lgs 163/2006) e quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria nei casi di affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo (art. 253 comma 15 bis D.Lgs 163/2006). Analoga proroga è concessa alle Amministrazioni nell'utilizzo del procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale per appalti importo sotto soglia (art. 253 comma 20 bis D.Lgs 163/2006). 

2.   Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (art.28)

La norma introduce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, di corrispondere un indennizzo all'interessato in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per cui esiste l'obbligo di pronuncia, escluse le ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici.

La disposizione si applica, in via sperimentale, ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e non è, pertanto, immediatamente operativa.

L'indennizzo viene corrisposto per il mero ritardo, senza quindi che sia necessario valutare elementi ulteriori, ed è fissato in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo dalla data di scadenza del termine, con un massimo di 2000 euro.

L'istante, tuttavia, deve richiedere l'intervento del soggetto titolare del potere sostitutivo, così come individuato dalla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990, art. 2, comma 9-bis), entro sette giorni dalla data di scadenza del termine di conclusione del procedimento, a pena di decadenza. Nel caso di ulteriore ritardo, l'istante potrà proporre ricorso al giudice amministrativo contro il silenzio dell'amministrazione, chiedendo anche l'indennizzo.

Il contributo unificato previsto per il giudizio è ridotto alla metà. Qualora, tuttavia, il ricorso venga dichiarato inammissibile o sia comunque respinto per inammissibilità o infondatezza dell'istanza iniziale, il ricorrente è condannato a pagare una somma compresa tra due e quattro volte l'importo del contributo unificato (il cui ammontare dipende, ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002, dal valore del processo).

È previsto che, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite la conferma, la rimodulazione (anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi) o la cessazione delle disposizioni di cui all'articolo, nonché, eventualmente, il termine a decorrere dal quale l'obbligo di indennizzo verrà esteso anche ai procedimenti non relativi all'attività d'impresa.

3.   Data unica di efficacia degli obblighi (art. 29)

La disposizione prevede che tutti gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali che introducono obblighi amministrativi fissino la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, salvo che sussistano ragioni tali da giustificare una particolare celerità dell'azione amministrativa, o in presenza di atti dell'Unione europea che richiedono una tempestiva attuazione. La disposizione si applica anche agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie indipendenti. Tale disposizione entra in vigore il 2 luglio 2013.

Il secondo comma definisce "obbligo amministrativo" ogni adempimento che comporta la raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

Il terzo comma introduce una modifica al decreto sulla trasparenza della pubblica amministrazione recentemente emanato (D.lgs. 33/2013), prevedendo che sul sito dell'amministrazione competente, e su quello del Dipartimento della funzione pubblica, venga pubblicato uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia degli obblighi. Le modalità di applicazione di tale disposizione saranno definite tramite uno o più decreti da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Si tratta di una disposizione tesa a migliorare la trasparenza del quadro regolatorio, che, rendendo più facilmente conoscibili gli obblighi, e accentrando la loro pubblicazione online, mira a garantire anche una migliore ottemperanza agli stessi.

4.   Disposizioni in materia di beni culturali (art. 39)

Le disposizioni in oggetto apportano alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In particolare, si prevede che sia il Ministero, e non la Soprintendenza (art. 106, comma 2), a determinare il canone e ad adottare il provvedimento relativo all'uso individuale di beni culturali.

Viene inoltre modificato l'articolo 146 del medesimo d.lgs. 42/2004 con l'aggiunta di un inciso, al comma 4, con il quale si estende la validità dell'autorizzazione paesaggistica per tutta la durata dei lavori, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, nel caso in cui gli stessi siano stati iniziati entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione.

Infine, le modifiche dei successivi commi 5 e 9, semplificano e rendono più celeri le procedure per l'utilizzo di beni sottoposti a vincoli paesaggistici prevedendo, in particolare, la riduzione dei termini ed il venir meno del silenzio assenso, oltre alla soppressione della conferenza di servizi, ai fini dell'istanza di autorizzazione paesaggistica.

5.   Misure in materia di mediazione civile e commerciale (art. 84)

L'art. 84 contiene modifiche al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante attuazione dell'art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con le suddette modifiche il governo intende superare gli effetti prodotti sull'istituto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012 che ha dichiarato la incostituzionalità dell'obbligatorietà della mediazione per eccesso di delega.

Come si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri, la disposizione è volta ad incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l'efficienza. A tal fine, si prevede il ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause con l'esclusione (richiesta dall'avvocatura) delle controversie per danni da circolazione di auto e barche.

E' previsto un obbligo per l'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, di informazione dell'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel caso di azioni relative a controversie in materia di : • condominio; • diritti reali; • divisione; • concessioni ereditarie; • patti di famiglia; • locazione; • comodato; • affitto di aziende; • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Qualora il giudice rilevi che la mediazione è già iniziata ma non conclusa, fissa la successiva udienza dopo il termine previsto per la conclusione del procedimento o, nel caso la stessa non sia stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

E' previsto un primo incontro di programmazione in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, incontro convocato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Questa procedura non si applica alle azioni  di cui agli artt. 37, 140 e 140 bis del d.lgs 206/2005 recante Codice del consumo (rispettivamente  in materia di azioni inibitorie in caso di utilizzo di condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie; azioni inibitorie di atti o comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori; class action).

Il verbale di accordo per essere omologato su  istanza di parte e costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 28/2005 deve essere sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti. Non è chiaro se questa disposizione comporti implicitamente l'introduzione dell'obbligo di patrocinio legale nell'ambito del procedimento di mediazione.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (precedentemente  si prevedevano 4 mesi).

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

In materia di spese processuali, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Con esplicita motivazione il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui il mediatore abbia deciso di avvalersi ai sensi dell'art. 8, c.4 del d.lgs 28/2005 anche quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta.

Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o è prescritta dal giudice, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine, la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Quando all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO

1.   Rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo (art. 3)

Con l'art. 3 vengono stanziate risorse pari a 150 milioni di euro per finanziare i Programmi di Sviluppo Industriale (sono compresi anche quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

I Programmi devono essere realizzati nei territori regionali che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno risorse per la concessione dei Contratti di Sviluppo. I territori che possono essere destinatari dei Contratti di sviluppo sono quelli rientranti nella Mappa degli aiuti a finalità regionale 2007/2013.

Il contributo è a fondo perduto ed è concesso con un massimale del 50% dei costi ammissibili.

Con proprio decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico definirà modalità e criteri per l'attuazione degli interventi.

2.   Imprese miste per lo sviluppo (art.7)

Si prevede la possibilità di concessioni di crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste pubblico-privato che operano nei Paesi in via di Sviluppo.

Una quota di risorse potrà essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per sostenere i prestiti concessi da Istituti di Credito ad imprese italiane o agevolare gli apporti di capitale da imprese italiane a imprese miste.

3.   Partenariati (art. 8)

Possono essere stipulati accordi di programma con enti ed organismi sovranazionali pubblici o privati al fine di realizzare programmi, progetti e interventi nei Paesi in via di Sviluppo, da effettuare in partenariato con altri soggetti.

4.   Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari (art. 9)

Le amministrazioni statali e ad ordinamento autonomo sono tenute a dare precedenza ai procedimenti, provvedimenti ed atti connessi con l'utilizzazione dei fondi strutturali europei.

Se si riscontrano criticità nelle procedure di attuazione, l'Amministrazione competente convoca una Conferenza di Servizi per individuare le cause e rimuovere gli ostacoli.

Nel caso in cui la Conferenza di Servizi non riesca a trovare soluzioni e l'Amministrazione è ancora inadempiente, l'Amministrazione dello Stato adotta le iniziative necessarie, anche attraverso la nomina di uno o più Commissari ad acta.

5.   Interventi a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese (art. 57)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, concede contributi a fondo perduto per attività di ricerca fondamentale ed industriale, con particolare riferimento a:

• rafforzamento della ricerca fondamentale nelle Università ed Enti pubblici di ricerca;

• creazione e sviluppo di start up innovative e spin off universitari;

• progetti di Social Innovation per giovani sotto i 30 anni;

• sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

• potenziamento dei rapporti tra ricerca pubblica e imprese;

• potenziamento infrastrutturale delle Università ed Enti pubblici di ricerca;

• sostegno ai progetti di ricerca nelle PMI, ed in particolare nelle società con maggioranze formate da giovani sotto i 35 anni;

• valorizzazione dei grandi progetti di ricerca pubblici/privati relativi alle grandi sfide contemporanee;

• incentivazione dei ricercatori vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;

• sostegno alla internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

Con apposito decreto del MIUR saranno individuate le risorse a disposizione su detta misura; le risorse saranno individuate tra quelle disponibili nel fondo FAR.

6.   Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica (art. 10)

I commi 1 e 2 riguardano l'offerta di connessioni internet e wi-fi al pubblico, quando essa non costituisce l'attività commerciale prevalente dell'impresa: il provvedimento abolisce l'obbligo di autorizzazione e di registrazione dei dati personali degli utenti Internet da parte dei gestori. Resta, per loro, l'obbligo di garantire la tracciabilità del collegamento (indirizzo MAC).

La conferma dell'abolizione dell'obbligo della registrazione dei dati personali costituisce per i settori della ricettività e dei pubblici esercizi -  è stata una richiesta portata avanti in particolare da FIPE - un elemento positivo che favorisce il turismo.

Il comma 3 riguarda il mercato dei servizi di allacciamento dei terminali di TLC alla rete pubblica, che viene liberalizzato, consentendo quindi agli utenti di avvalersi di installatori presenti sul libero mercato, o di operare individualmente. La norma rappresenta un esito positivo dell'impegno Confcommercio, che da tempo, insieme con Assoprovider, l'Associazione degli Internet Service Provider aderente, aveva segnalato l'incongruenza, considerata la semplicità dell'allacciamento, della precedente normativa  che consentiva alle sole imprese abilitate, in possesso di determinati requisiti, di effettuare gli allacciamenti, con relativa dichiarazione all'utente, e comminava sanzioni per chi non rispettava questo obbligo.

Il Decreto Ministeriale n.314 del 1992, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti, ora abolito, obbligava a richiedere l'intervento del gestore del servizio pubblico o di imprese appositamente abilitate, mentre il decreto legislativo 198 prescriveva l'adozione di un decreto ministeriale per definire requisiti, modalità di accertamenti per gli installatori, numero di punti terminali massimo per i quali gli utenti potevano agire autonomamente, e definiva le sanzioni per chi non si atteneva agli obblighi della normativa.

7.   EXPO Milano 2015 (art. 46)

Agli enti locali coinvolti nell'organizzazione di EXPO Milano non si applica (solo per le spese connesse ad esso) il limite delle spese per relazioni pubbliche,  convegni,  mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20%  della spesa sostenuta nell'anno 2009 per queste finalità.

L'impatto di questa norma è da considerare positivo per quanti sono effettivamente coinvolti nella realizzazione di Expo ed interagiscono a tale fine con gli enti locali, considerato che essa consente una maggiore flessibilità nella liquidazione delle spese sopra elencate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1.   Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 1)

Con l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI, istituito ai sensi della legge 662/96, viene stabilito che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere adottate  entro 30 giorni specifiche disposizioni volte ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

Le principali linee guida del nuovo decreto interministeriale saranno le seguenti:

• aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo;

• incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di PA" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi";

• semplificazione di procedure e modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;

• misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

• limitazione della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

Con l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene eliminata la riserva del 30 per cento delle risorse del Fondo destinata agli interventi di controgaranzia a favore dei Confidi. Con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 39, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene abrogata la disposizione che prevedeva che una quota non inferiore all'80% per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo venisse riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

2.   Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2)

La norma stabilisce che le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, possono accedere a finanziamenti a tasso agevolato con contributo in conto interessi per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

I finanziamenti potranno essere concessi, entro il 31 dicembre 2016, a valere su un plafond di provvista di scopo costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per un importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili o che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti di un monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti che verrà  effettuato dalla Cassa depositi e prestiti e comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Potranno concedere i finanziamenti le banche che aderiranno ad una o più convenzioni che dovranno essere stipulate tra Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Le convenzioni definiranno, in particolare:

• le condizioni ed i criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista costituito presso la Cassa depositi e prestiti, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

• i contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo, da parte delle banche, della provvista di scopo costituita presso la Cassa depositi e prestiti;

• le attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

I finanziamenti avranno durata massima di 5 anni e potranno essere concessi  per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto.

I finanziamenti potranno coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili. Tali costi ammissibili dovranno essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo in conto interessi concesso del Ministero dello sviluppo economico verrà determinato in base alle misure massime ed ai criteri stabiliti dallo stesso decreto interministeriale. L'erogazione del contributo sarà effettuata in più quote determinate con il medesimo provvedimento.

La concessione dei finanziamenti potrà essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere disciplinate le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui finanziamenti.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi interessi, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE

1.   Misure per il potenziamento dell'Agenda Digitale Italiana (art. 13)

L'articolo 13 prevede la costituzione della Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per monitorare le norme vigenti in materia digitale: entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, presenterà al Parlamento il quadro complessivo delle norme, i programmi, stati di avanzamento e risorse disponibili, con il supporto dell'Agenzia Italia Digitale e delle amministrazioni in essa rappresentate. E' composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la P.A., dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designato dalla Conferenza Unificata, e prevede l'integrazione della sua composizione da parte dei Ministri interessati in funzione delle questioni trattate. Nel suo ambito, viene creato il Tavolo permanente per l'Innovazione e l'Agenda digitale italiana; il Tavolo sarà consultivo, con esperti in materia di innovazione tecnologica ed esponenti delle imprese private e delle università, e sarà presieduto da una nuova figura, il Commissario di Governo  per l'attuazione dell'Agenda (F. Caio, da poco nominato), che potrà disporre di una struttura di missione dedicata  presso la Presidenza del consiglio dei Ministri.

La dotazione  delle risorse umane (il numero degli addetti scende da 150 a 130), finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché il Direttore generale, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento dovrebbe favorire una maggior efficienza ed operatività nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana, resta tuttavia da comprendere quali sono i livelli di responsabilità dei diversi soggetti.

L'Agenzia per l'Italia Digitale sembra ridimensionata non solo nel personale, ma soprattutto per livello di rilevanza istituzionale. Auspicabile il coinvolgimento attivo del mondo imprenditoriale nel Tavolo permanente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE

1.   Domicilio digitale (art. 14)

Si prevede la possibilità per i cittadini, all'atto della richiesta del documento unificato (carta di identità elettronica e tessera sanitaria), di richiedere anche una casella PEC ed eleggere la stessa quale proprio domicilio digitale. Le modalità operative sono rimesse ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno.

2.   Razionalizzazione dei C.E.D. della PA (art. 16)

Viene precisato che nell'ambito del piano triennale  di razionalizzazione dei CED della PA, previsto dal DL 179/2012 e che dovrebbe vedere la luce per la fine dell'anno, occorre anche definire requisiti minimi di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico. Prevista anche la possibilità per le PA di avvalersi di CED di imprese pubbliche o anche private, nel rispetto, ovviamente, della normativa inerenti gli appalti pubblici.

3.   Fascicolo sanitario elettronico (art. 17)

Si accelera il processo di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la cui piena attuazione è fissata per il 31 dicembre 2014.

Entro la fine del 2013 ogni Regione dovrà  presentare all'Agenzia per l'Italia digitale il proprio piano per la realizzazione del FSE, che sarà poi vagliato dalla stessa Agenzia e dal Ministero della Salute.

L'Agenzia curerà anche la realizzazione di una infrastruttura centrale per la gestione del FSE, che potrà essere utilizzata dalle Regioni in modalità cloud computing, in alternativa allo sviluppo di proprie infrastrutture.

Per la realizzazione della infrastruttura centrale e per la successiva gestione della stessa, sono stanziati 10 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni annui a partire dal 2015.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA

1.   Sblocco dei cantieri infrastrutturali (art.18, commi 1-3, 10-14)

Attraverso la riprogrammazione di alcuni stanziamenti del passato, per consentire la continuità dei cantieri delle opere infrastrutturali in corso, ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali per l'avvio dei lavori, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo con una dotazione di 335 milioni di euro per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per il 2015, 535 milioni per il 2016 e 142 milioni per il 2017. Gli interventi finanziabili con detto Fondo saranno individuati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento e riguarderanno il potenziamento dei nodi infrastrutturali, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra Piemonte e Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Est di Milano. Con delibere del CIPE, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, potranno essere finanziati, inoltre, a valere sulle risorse del richiamato Fondo, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-Piazza Venezia della metro C di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia 3° lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa Catania e la tratta Cancello-Frasso Telesino della linea ferroviaria ad Alta Velocità Napoli-Bari. Il Decreto che individuerà gli interventi da finanziare approverà, anche, il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS spa, nonché apposita convenzione tra ANAS spa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio. Inoltre, i provvedimenti di assegnazione delle risorse del fondo, stabiliranno, per ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di  monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca, in caso di mancato conseguimento, al 31 dicembre 2013, delle finalità perseguite dal Fondo: la continuità dei cantieri o il perfezionamento contrattuale per l'avvio dei lavori.

2.   Interventi su specifiche infrastrutture  (art.18, commi 4-8)

In riferimento al "Corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone", viene stabilito che le risorse già assegnate con la delibera CIPE 88/2010 siano indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, che, interamente messa a gara, potrà essere realizzata e finanziata per lotti funzionali,  senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte, qualora nei tre anni successivi all'aggiudicazione non saranno reperite le risorse necessarie.

A valere sul Fondo istituito al comma 1 del medesimo articolo, vengono destinati 82,2 milioni di euro nel 2013 e 8,5 milioni di euro nel 2014, ad assicurare la continuità funzionale e allo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione relativa alla realizzazione e gestione dell'autostrada A24/A25 Roma L'Aquila-Roma Pescara, (penetrazione nella città di Roma).

Viene, inoltre, disposto che entro il 30 ottobre 2013 dovrà essere sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della metropolitana C di Roma, che potrà essere finanziata a valere sul richiamato Fondo, qualora la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sarà messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma con RFI relativo agli anni 2012-2016, viene autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili, per l'importo di 300 milioni di euro, reso disponibile dal DPCM 1° marzo 2012.

Ferme restando le disposizioni recate dal D.L. 5/2012 in tema di Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, si prevede che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di fondi disponibili, destini fino a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, ad un piano straordinario di edilizia scolastica, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3.   Fondo piccoli Comuni (art.18, comma 9)

A valere sul Fondo istituito dal comma 1 del medesimo articolo, l'importo di 100 milioni di euro, per il 2014, viene destinato alla realizzazione del primo programma "6000 campanili", concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) disciplinerà i criteri per l'utilizzo delle risorse. I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della richiamata Convenzione, presentano le richieste di contributo finanziario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per ciascun progetto le richieste dovranno essere ricomprese tra 500 mila euro ed 1 milione di euro. Ogni Comune potrà presentare un solo progetto, ed il programma degli interventi che accederanno al finanziamento sarà approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4.   Modifiche in materia di concessioni di lavori pubblici (art.19)

Con alcune modifiche al D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) in materia di concessioni di lavori pubblici, si dispone che all'atto della consegna dei lavori, il soggetto concedente debba dichiarare di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti siano legittimi, efficaci e validi. Inoltre, al fine di rendere più chiaro il processo di revisione del piano economico-finanziario delle concessioni, indotto da modifiche esogene alle condizioni di contesto, si prevede che la convenzione della concessione debba preventivamente definire i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni, non imputabili al concessionario, che determino una modifica dell'equilibrio del piano, comporteranno la  revisione dello stesso. In riferimento, inoltre, alle modalità di affidamento delle concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, viene introdotta la possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'assenza di criticità del progetto posto a base di gara, sotto il profilo della finanziabilità, e di provvedere ad eventuali adeguamenti degli atti di gara, aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione agli interessati. Attraverso l'inserimento del comma 3 ter all'art. 144 del D.Lgs 163/2006, si prevede che il bando per l'affidamento della concessione possa prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione. Il successivo comma 3 quater dispone, altresì, che l'amministrazione aggiudicatrice debba prevedere, nel bando di gara, che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto con il concessionario, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, o collocamento delle obbligazioni di progetto previste dall'art. 157 del medesimo codice dei contratti pubblici. Le richiamate innovazioni in materia di procedure di affidamento delle concessioni vengono estese, con appositi richiami inseriti rispettivamente negli artt. 153, 174 e 175 del codice dei contratti pubblici, agli interventi da effettuarsi attraverso la finanza di progetto, nonché a quelli specificamente destinati alla realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli insediamenti produttivi strategici della Legge Obiettivo.

Infine, con specifico riferimento alle misure introdotte dal D.L. 179/2012 (Crescita bis) per favorire la realizzazione di infrastrutture mediante utilizzo di contratti di parternariato pubblico-privato, viene ridotto da 500 a 200 milioni di euro l'importo minimo delle opere necessario per poter riconoscere, al soggetto titolare del contratto di parternariato,  in caso di accertata non sostenibilità del piano economico finanziario dell' opera, il previsto credito di imposta a valere su IRES e IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera, nonché l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. Rispetto a tali incentivazioni, inoltre, viene consentito al CIPE di definire  ogni altra disposizione attuativa, tenendo adeguato conto delle esigenze di finanziabilità dei progetti.

5.   Riprogrammazione interventi Piano Nazionale della Sicurezza stradale (art.20)

Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svolga, entro 2 mesi, una verifica dello stato di attuazione degli interventi del 1° e del 2° programma annuale di attuazione del Piano nazionale della Sicurezza Stradale, al fine di procedere a revocare i finanziamenti e i relativi impegni di spesa, degli interventi che risulteranno non ancora avviati. Le risorse derivanti dalle tali revoche saranno iscritte nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2013 e saranno destinate, con Decreto del Ministro, alla realizzazione, in cofinanziamento, di un  programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e all'implementazione e al miglioramento del sistema di raccolta dati sull'incidentalità stradale. Il programma da cofinanziare sarà definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione, che terranno prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

6.   Differimento operatività garanzia globale di esecuzione (art.21)

Viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2014 l'operatività delle disposizioni sul sistema di garanzia globale di esecuzione negli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, negli affidamenti a contraente generale e negli appalti di sola esecuzione lavori, previsto dalla Parte II, Titolo VI, Capo II del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (DPR 207/2010).

7.   Misure per l'aumento della produttività nei porti (art.22)

Attraverso la parziale riproposizione di quanto previsto sul tema, nel disegno di legge di riforma della legge 84/1994 approvato, nella scorsa legislatura, dal Senato della Repubblica, vengono introdotte delle disposizioni procedurali e tecniche finalizzate ad agevolare gli interventi di dragaggio nei porti. Viene, inoltre, resa strutturale la misura che ha consentito, in via sperimentale, alle Autorità Portuali di diminuire, fino all'azzeramento, ovvero di aumentare fino al raddoppio la misura delle tasse di ancoraggio e portuali. Infine, viene innalzato da 70 a 90 milioni di euro annui il tetto posto alla compartecipazione all'IVA riscossa nei porti, prevista dall'autonomia finanziaria delle Autorità Portuali (art. 18 bis L.84/1994), estendendone la finalità, anche, al finanziamento degli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

8.   Canone di accesso alla infrastruttura ferroviaria (art.24, comma1)

Con alcune modifiche all'articolo 17 del D.Lgs 188/2003, si prevede che il prescritto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di canone di accesso alla rete ferroviaria potrà essere emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, superando dunque, l'attuale obbligo di intesa, e avrà ad oggetto non più la definizione del canone, ma la mera approvazione della proposta fatta dal gestore per l'individuazione del canone dovuto. Al tempo stesso, viene disposto che  i provvedimenti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati a definire il quadro per l'accesso all'infrastruttura, nonché i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità della rete, dovranno, anche, stabilire i principi, da seguire per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

9.   Rafforzamento separazione contabile imprese ferroviarie (art.24, comma 2)

Si dispone che la separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie, prescritta a tutela della concorrenza dall'articolo 5 del D.Lgs 188/2003, debba fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.

10. Semplificazione dell' accesso al mercato del trasporto nazionale ferroviario (art.24, comma 3)

Qualora l'attivazione di un nuovo servizio ferroviario dovesse impattare negativamente sull'equilibrio di un preesistente contratto di servizio, stipulato dall'Autorità competente con un altro operatore ferroviario, viene introdotta la possibilità, per l'impresa nuova entrante, di non rispettare le conseguenti limitazioni della facoltà di far salire e scendere passeggeri nelle tratte interessate stabilite dall'Organismo di Regolazione a tutela dell'equilibrio di detto contratto di servizio, attraverso il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Viene, inoltre, stabilito che qualora il modello di esercizio proposto dall'impresa nuova entrante dovesse prevedere fermate intermedie ad una distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari applicati dovessero superare di oltre il 20% quelli dei servizi a committenza pubblica (ovvero oggetto del Contratto di servizio), non sarà necessaria nessuna preventiva valutazione dell'impatto del nuovo servizio sui contratti esistenti, ne', conseguentemente potrà essere disposta alcuna limitazione della facoltà di far salire o scendere passeggeri lungo le tratte ferroviarie in questione.

11. Implementazione Riforma ANAS spa (art. 25, commi 1-4, 7-8)

Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, come noto, è subentrato ad ANAS in detta attività a seguito dell'art. 11, comma 5 del D.L. 216/2011, si dispone che un successivo Decreto del Ministro individuerà le unità di personale da trasferire dall'Anas al Ministero, nonché le risorse derivanti ad Anas dalle sub concessioni su sedime autostradale e, se necessario, quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS ai sensi dell'art. 1 comma 1020 della legge 296/2006, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla citata attività di vigilanza. Vengono, infine, dettate alcune disposizioni procedurali per il completamento del riordino dell'Anas spa.

12. Interventi sicurezza trasporto aereo (art.25, comma 5)

Si prevede che le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012, destinate ai contratti di servizio e di programma di ENAV spa, possano essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nel 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti e operativa. 13. Trasporto marittimo con le isole minori della Sicilia (art. 25, commi 9-10) Si attribuiscono alla Regione Sicilia le funzioni di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane. Si prevede, altresì, che ogni successiva integrazione o modificazione di detta convenzione sarà approvata con Decreto del Presidente della Regione Sicilia. Un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà, entro 30 giorni, ad adeguare il testo della Convenzione in essere, stipulato in data 30 luglio 2012, in funzione delle innovazioni introdotte

14. Semplificazioni adeguamento pedaggi autostradali e approvazione progetti CIPE (art.27)

Attraverso alcune modifiche all'art. 21 del D.L. 355/2003, viene semplificata la procedura annuale di adeguamento dei pedaggi autostradali e intervenendo sull'art. 169 bis del D.Lgs 163/2006 in tema di approvazione unica da parte del CIPE del progetto preliminare delle opere di interesse strategico, viene accelerato il relativo processo attraverso l'introduzione di un meccanismo di silenzio assenso e di una clausola finale di chiusura dell'iter, in caso di particolari criticità procedurali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1.   Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti (art. 4)

1. Rimozione del regime di tutela GAS per le imprese

Il comma 1 prevede la rimozione, per le imprese con consumi di gas inferiori a 50.000 mc/anno, del diritto di poter optare tra condizioni economiche di fornitura del gas naturale stabilite dal libero mercato e tra quelle determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (regime di tutela componente CCI). La norma, a giudizio della Confederazione è negativa in quanto il mercato del gas naturale è un mercato ancora scarsamente concorrenziale e le piccole imprese non hanno le capacità tecniche per valutare la convenienza delle offerte di somministrazione gas ancora molto poco trasparenti. Un ulteriore effetto negativo della norma è quello di sottrarre le imprese dai possibili benefici - stimati nell'ordine di un calo delle tariffe del 6-7% - della recente riforma varata dal regolatore che introduce nuovi criteri di mercato per determinare le condizioni economiche della fornitura di gas (componente Cmem).

2. Accelerazione delle procedure per affidare la gestione dell'attività di distribuzione del gas naturale

I Commi da 2 a 6 intervengono sulla disciplina delle gare per l'affidamento del servizio del gas naturale da parte degli Enti locali fissando termini perentori, la eventuale nomina di un Commissario ad acta qualora il termine venisse superato e una "penale" a carico degli Enti locali inadempienti che dovranno versare a CCSE il 20% delle somme a loro dovute dal gestore del servizio.

3. Incentivi per conversione di impianti di distribuzione carburanti tradizionali in quelli a metano

Al comma 7, viene prevista l'estensione dell'attuale sistema di incentivazione alla chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, di cui al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 6 del d.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32), in favore di una possibile trasformazione in impianti di distribuzione di metano per autotrazione, in particolare nelle aree attualmente meno servite da tali impianti.

2.   Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica (art. 5, commi 1-2)

1. Robin TAX e componente A2 bollette elettriche

Si prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16, del D.L 112/08, meglio conosciuta come Robin Tax, ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a  3 milioni (rispetto ai 10 milioni di euro oggi previsti) e un reddito imponibile superiore a 300.000 euro (oggi il limite è di  1 milione di euro).

Le maggiori entrate generate dalla estensione del campo di applicazione della Robin tax sono destinate, al netto della copertura finanziaria prevista all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto interministeriale.

L'ampliamento della Robin Tax (attualmente consistente in una maggiorazione dell'addizionale IRES del 10,5% sino al 2013 e del 6,5% dal 2014)  colpirà molte imprese che operano nel settore della commercializzazione dei carburanti rischiando di aggravare la situazione economica di un settore già in grave difficoltà. I benefici connessi con tale misura e con il gettito raccolto dal prelievo fiscale sono poi finalizzati, per la parte di abbattimento della componente A2 della bolletta elettrica, ad un beneficio molto modesto che il Settore Ambiente e Utilities stima in 6€/anno per una piccola impresa e non idoneo ad risolvere il problema del caro-energia che affligge le imprese italiane.

2. Rimodulazione incentivi di cui al provvedimento CIP6/92

I commi 3 e 4 stabiliscono l'adeguamento delle modalità di determinazione del costo evitato di combustibile, con la finalità di allineare la remunerazione dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione CIP 6/92 ai valori effettivi espressi dal mercato del gas naturale.

Per l'anno 2013, per il calcolo del costo evitato di combustibile, il riferimento al paniere di prodotti petroliferi oggi previsto dalla legge 99/09 è progressivamente ridotto fino al sessanta per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il riferimento per il calcolo del costo evitato di combustibile è esclusivamente il costo di approvvigionamento del gas naturale nel mercato all'ingrosso, senza più riferimento al paniere di prodotti gas-petrolio oggi previsto dalla legge 99/09 con potenziali risparmi per gli utenti finali.

Il comma 5 stabilisce una norma speciale  di determinazione del costo evitato di combustibile di cui al comma 4 per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in convenzione Cip 6/92 che si trovino oggi nei primi 8 anni dell'esercizio in convenzione, dunque siano ancora nella prima fase di recupero dell'investimento effettuato. In considerazione della particolare utilità sociale di tali impianti, fino al completamento dei primo 8 anni di esercizio restano valide le modalità di determinazione del costo evitato di combustibile attraverso un paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. La disposizione interessa 7 termovalorizzatori, alcuni dei quali collegati alla risoluzione di emergenze regionali e ammessi al CIP 6 in virtù di tali emergenze. Il comma 6 prevede l' abrogazione delle norme dell'articolo 30, comma 15, della legge 99/09 incompatibili con le disposizioni dettate al presente articolo.

La norma è positiva in quanto comporta una riduzione degli oneri presenti nella bolletta elettrica e in particolare del gettito relativo alla componente A3. Il beneficio per ciascuna, singola impresa risulta comunque marginale.

3. Biocombustibili e incentivi

Il comma 7 abroga la norma della legge stabilità 2013, che prevede una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi entro un limite massimo di ore annue di funzionamento, che dovrebbe essere definito con decreto ministeriale.

3.   Disposizioni in materia di prevenzione incendi (art. 38)

Il comma 1 dispone che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (All. I del d.lgs.151/11) sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare (art. 3 del d.lgs.151/11) qualora gli stessi  siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Con il comma 2 viene prevista  per gli stessi soggetti sopra richiamati la possibilità di presentare l'istanza di valutazione del progetto e l'istanza di segnalazione certificata di inizio attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

4.   Disposizioni in materia ambientale: Gestione delle acque sotterranee (art. 41, comma 1)

Vengono introdotte disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006). In particolare vengono ridotti gli oneri a carico degli operatori interessati e si accelerano le procedure amministrative relative agli interventi.

5.   Disposizioni in materia ambientale: Terre e rocce di scavo (art. 41, comma 2)

Viene semplificato l'utilizzo di terre e rocce da scavo chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l'altro, i criteri qualitativi che tali materiali devono soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.

6.   Disposizioni in materia ambientale: Materiali di riporto (art. 41, comma 3)

Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevedendo, inoltre, che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.

7.   Disposizioni in materia ambientale: Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania (art. 41, comma 5-6)

Per risolvere definitivamente il problema dei rifiuti in Campania il decreto ha predisposto uno strumento per l'accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigenti, ma non ancora realizzati. Per questo è stato previsto il ricorso alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell'Ambiente che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, secondo quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in Provincia di Roma.