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Milano, 01/07/2019

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Fase di “attivazione” e “messa in servizio” – Chiarimenti – Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 139 del 14 maggio 2019

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 139 del 14 maggio 2019, recante: ”Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

L’adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva esercenti commercio al minuto e attività equiparate, tra cui rientrano anche le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi (art. 22, D.P.R. n.633/1972), previsto dall'art. 2, D. lgs. n. 127/2015, da opzionale è diventato obbligatorio dal 1° luglio 2019 per gli operatori che, nel 2018, hanno avuto un volume d’affari complessivo superiore a 400 mila Euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri a seguito delle modifiche apportate dall'art.17, D.L. n.119/2018.

Le suddette operazioni individuate nel citato art. 22, D.P.R. n. 633/1972 devono essere certificate:

a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio;

b) mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ma solo sino al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400.000 euro;

c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L’Agenzia delle entrate ha definito le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo apposite specifiche tecniche, disponibili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 modificato dal provvedimento del 18 aprile 2019).

Ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro possono sostituire o aggiornare gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019 e mettendoli in servizio con le nuove funzionalità dal 1° luglio 2019.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, la gestione “mista” dei punti vendita non è consentita.

Ciò non significa, tuttavia, che gli esercenti non possano procedere a un adeguamento graduale dei loro registratori.

Un soggetto con volume d’affari superiore a 400.000 euro può attivare i nuovi registratori telematici (senza metterli in servizio) anche anteriormente al 1° luglio 2019, continuando a certificare le operazioni al dettaglio mediante scontrino o ricevuta fiscale o mediante fattura, ove richiesta dal cliente.

Occorre, infatti, distinguere le fasi di “attivazione” e “messa in servizio” degli apparecchi.

Un registratore si considera “attivato”, quando risulta censito al sistema dell’Agenzia delle Entrate e quando è associato alla partita IVA di un esercente.

Si considera “in servizio”, invece, quando ha effettuato almeno una trasmissione dei dati. Inoltre, la messa in servizio può essere programmata per un momento successivo all’attivazione e, fino a tale momento, l’apparecchio può essere utilizzato come registratore di cassa.

Inoltre, è consigliabile che gli operatori procedano ad effettuare il c.d. “accreditamento” nel portale “Fatture e Corrispettivi”, registrandosi con la qualifica di “esercente”, al fine di poter gestire e monitorare lo stato dei propri registratori telematici mediante i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul predetto portale.

Così operando, al di là del diverso momento nel quale sono censiti e attivati gli apparecchi, che può variare in ragione dei molteplici punti vendita in cui si svolge l’attività imprenditoriale di un soggetto, non vi è alcun effetto sulle modalità di certificazione delle operazioni, che rimangono le medesime già in essere (fattura/scontrino/ricevuta fiscale), per mutare unitariamente dal 1° luglio 2019, quando gli apparecchi saranno posti in servizio per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Se il contribuente vuole, su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Nella suddetta fattispecie per il contribuente non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua, cioè in parte con la memorizzazione e trasmissione telematica ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita); pertanto, sarà necessaria l’adozione di una sola modalità di certificazione delle operazioni.

Si segnala che fino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati non potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione dei corrispettivi.