Federcomated
La federazione
Statuto

I PRINCIPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA

La Federazione Nazionale Commercianti Materiali da Costruzioni Edili (FEDERCOMATED), di seguito denominata Federazione, rappresentata e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore. La Federazione ha sede in Milano- Corso Venezia, 49.

Essa aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.

La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali, subordinatamente al parere favorevole della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 - FINALITÀ

La Federazione nell'interesse generale degli operatori, si prefigge di:

- promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;

- favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

- valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;

- assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo il disposto dell’art.8 dello Statuto Confcommercio;

- designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

- promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;

- espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell’assemblea sia ad essa direttamente affidato.

RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 3 - SOCI

Possono essere soci della Federazione tutte le Associazioni, i Sindacati e gruppi provinciali di categoria che aderiscano comunque all’Associazione Provinciale dei Commercianti competente per territorio ed aderente alla Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo.

È considerato gruppo l'insieme dei commercianti di materiali da costruzioni edili aderenti ad una Associazione provinciale dei Commercianti e non costituiti in Associazione o Sindacato di categoria. Il gruppo esercita i diritti di socio della Federazione attraverso un rappresentante comune designato dall’associazione commercianti competente per territorio.

Art. 4 - ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI

Per acquisire la qualifica di socio effettivo occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato provinciale o esponente del gruppo così come definito all’art.3 sulla quale delibera il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

Contro la delibera del Consiglio direttivo è ammesso, entro 30 giorni della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio, con inizio dal 1° Gennaio o dal 1° Luglio successivi alla data di adesione.

L’adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non sia stato presentato dal socio, a mezza lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso.

L’adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l’accettazione del presente Statuto e di quello confederale.

I gruppi di operatori e i sindacati associati sono tenuti a corrispondere alla Federazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e dalle delibere della Federazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art.8, ovvero rappresentare la Federazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art.2, lett. e).

Il Presidente della Federazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

I Sindacati provinciali, ai fini di un adeguato coordinamento, e di quanto previsto dall’art.6, comma 4, dello Statuto confederale, consegnano annualmente alla Federazione e all’Associazione territoriale competente l’elenco nominativo dei soci con le relative schede di adesione sottoscritte, e dei dirigenti.

Art.5 - DECADENZA E RECESSO

La qualità di socio si perde:

- per lo scioglimento della Federazione, deliberato dall’Assemblea straordinaria;

- per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art.4, comma 6;

- per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;

- in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

- per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera del Consiglio direttivo.

- La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6 - SANZIONI

I gradi delle sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell’ordine:

- la deplorazione scritta;
- la sospensione;
- la decadenza.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all’attività degli organi.

Art.7 - DOPPIO INQUADRAMENTO

Il contestuale inquadramento delle imprese nell’Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

La Federazione cura l’attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l’adesione all’Organizzazione di categoria comporta l’automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.

Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante della Federazione, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione territoriale a carattere generale interessata.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 8 - ORGANI

Sono Organi della Federazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

Gli Organi della Federazione vengono eletti a scrutinio segreto.

Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni. Il Presidente e i Vice-Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.

Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all’esercizio precedente.

Art. 10 - INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, membro di Giunta nonché del Direttore (o Segretario Generale) ricoperte nell’ambito della Federazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Non sussiste l’incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Federazione.

Art.11 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

L'Assemblea della Federazione è composta dai Presidenti dei Sindacati provinciali e dagli eventuali esponenti designati ai sensi dell’art.3, 2° comma.

Ogni Presidente di Sindacato provinciale ha diritto ad un voto sino a 30 commercianti in materiali da costruzione iscritti ed un voto ogni ulteriore scaglione di 30 iscritti o frazione superiore a 15.

Per la certificazione del rapporto associativo faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo forniti dalle Ascom, eventualmente integrati da altra documentazione equipollente, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ascom, per i casi in cui il predetto contributo non sia applicabile.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Art.12 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.

In seduta ordinaria l’Assemblea è convocata una volta l’anno, mediante lettera raccomandata o telefax da spedire almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell’ora di adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% dei voti dell’Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l’Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno cinque giorni.

L’Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea medesima.

La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Federazione ovvero quando sia richiesta da un numero di componenti l’Assemblea che dispongano di almeno il 25% dei voti attribuibili.

Art. 13 - ASSEMBLEA: VALIDITA’

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati, salvo che per le Assemblee Straordinarie che saranno valide, purché sia rappresentato almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente, in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.

Le Assemblee Straordinarie deliberano con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, salvo che per le modifiche allo Statuto per le quali occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli aventi diritto al voto presenti alla seduta.

Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni – scrutinio segreto o scrutinio palese – salvo che il 25% dei voti rappresentati richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Le votazioni in genere avvengono sempre a scrutinio segreto

Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.

Art. 14 - ASSEMBLEA: COMPETENZE

L’Assemblea in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
- elegge ogni quadriennio il Presidente;
- elegge ogni quadriennio, tra i suoi componenti, 21 membri del Consiglio direttivo;
- elegge ogni quadriennio tre membri componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- elegge ogni quadriennio tre membri componenti il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dalla Federazione;
- approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l’anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;
- delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L’Assemblea in seduta straordinaria delibera: - le modifiche al presente Statuto; - lo scioglimento della Federazione; - la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione; - su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Art. 15 - CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio della Federazione è composto dai membri eletti dall’Assemblea nonché da un numero fino a 4 eventualmente cooptati dall’Organo stesso. In caso di vacanza di un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Federazione che lo presiede ogni che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25% dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto di un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta. Per la validità delle sedute consiliari è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla riunione.

Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.


Art. 16 - CONSIGLIO: COMPETENZE

Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’assemblea:

- detta criteri d’azione della Federazione;

- elegge nel proprio seno, ogni quattro anni, 2 Vice-Presidenti, designando, su proposta del Presidente, un Vice-Presidente Vicario, che sostituisca il Presidente in caso di assenza od impedimento;

- elegge ogni quattro anni, nel proprio seno, 4 membri componenti la Giunta;

- può cooptare fino a 4 ulteriori consiglieri scelti anche al di fuori dell’Assemblea, purché operatori del settore e soci delle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio;

- predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;

- stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale o direttore della Federazione, che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio;

- approva e modifica i regolamenti interni;

- delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

- dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi.


Art. 17 - GIUNTA

La Giunta è composta dal Presidente della Federazione, che la presiede, dai Vice-Presidenti e da 4 membri eletti dal Consiglio ai sensi dell’Art.16 lett. d) del presente Statuto.

Essa è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e, comunque, almeno quattro volte all’anno, mediante convocazione fatta senza formalità con almeno 5 giorni di preavviso rispetto alla data della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere telefonica con due giorni di preavviso.

La Giunta tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio, o dal presente Statuto, provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.

Per quanto riguarda la validità delle sedute e dei deliberati valgono le stesse norme applicate per il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

- presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;

- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;

- può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell’interesse della Federazione;

- vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;

- redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed alla Assemblea.


Art. 19 - VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente Vicario.

In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice-Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell’Assemblea entro sessanta giorni dall’inizio della vacatio.

Art.20 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra non soci; i membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.


Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Federazione.

Art. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Federazione.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.

Art. 22 - CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITA’

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che esercitano l’attività di commercianti in materiali per l’edilizia con la qualifica di titolare, se Ditta individuale, o legale rappresentante, nel caso si tratti di Società.


Art. 23 - DIRETTORE

Il Direttore (o Segretario Generale) della Federazione, è il capo del personale e responsabile dell’attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell’espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendo le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale. Può essere delegato alla firma di corrispondenza e particolari atti.

TITOLO IV Patrimonio Sociale – Amministrazione – Bilanci

Art.24 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;

- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

- I proventi della Federazione sono formati da:

- contributi sindacati ordinari;

- contributi sindacali integrativi;

- contributi sindacali straordinari;

- oblazioni volontarie;

- proventi vari.

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.


Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.

La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

Art. 26 - COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALE

Nell’ambito delle Unioni Regionali del Commercio, del Turismo e dei Servizi aderenti alla Confcommercio potranno essere istituiti Comitati di coordinamento regionale costituiti dai Presidenti dei Sindacati Provinciali aderenti alla Federazione ed operanti nella medesima regione.

Tali Comitati avranno il compito di armonizzare e coordinare l’attività di interesse regionale svolta dai Sindacati provinciali.

Il funzionamento dei Comitati di Coordinamento regionale sarà regolato tenendo conto delle norme delle Unioni regionali aderenti alla Confcommercio, presso le quali detti Comitati saranno costituiti.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.


Art. 28
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio o da almeno un quarto dei Soci. Le proposte di modifiche allo Statuto dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio e non potranno essere presentate all’Assemblea senza la preventiva approvazione di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Sia in prima che in seconda convocazione lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea solo con d90eliberazione presa a maggioranza non inferiore ai tre quarti dei voti spettanti agli intervenuti.

Analoghe norme valgono anche per l’eventuale scioglimento della Federazione. In tal caso l’Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri.

Art. 29
Gli organi della Federazione, ciascuno per la sua competenza, provvedono ad adeguare, entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, la loro composizione ed il proprio funzionamento interno a quanto disposto nel suo articolato.