| Reverse charge nel settore dell’edilizia – Circolare Agenzia delle entrate del 29/12/2006, n. 37 | data: 14/03/2007 |
In base al comma 6 dell’art. 17 del DPR 633/1972 - come modificato dall’art. 35, comma 5, del DL 223/2006 e dall’art. 1, comma 44, della legge Finanziaria per il 2007 – il meccanismo dell’inversione contabile, c.d. reverse charge, deve applicarsi alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
L’Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, alcune precisazioni e delucidazioni sulla disposizione sopradetta.
In particolare:
DECORRENZA
L’applicazione del reverse charge nel settore edile trova applicazione dal 1° gennaio 2007, ossia, dalle operazioni per le quali, a partire da tale data, sarà emessa fattura, o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso.
L’Agenzia chiarisce che debbono considerarsi correttamente emesse anche le fatture per le quali la procedura di inversione contabile sia stata applicata a seguito della entrata in vigore (4 luglio 2006) dell’art. 35 del DL 223, in virtù della vigenza della direttiva 24 luglio 2006 n. 2006 che consente agli Stati Membri il reverse charge in relazione alle prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché alla consegna dei lavori immobiliari considerati “cessioni di beni”.
INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE EDILE
Le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse charge sono le seguenti:
- i lavori generali di costruzione (ossia, la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc., nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc..);
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
- i lavori di completamento di un fabbricato;
- i lavori di installazione in esso dei servizi.
Sono escluse da tale ambito le seguenti attività:
- la installazione e manutenzione di prati e giardini;
- la costruzione o installazione di attrezzature industriali;
- le attività di pulizia di immobili;
- la fornitura di beni con posa in opera.
CONTRATTI INTERESSATI DAL REVERSE CHARGE
Il regime del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.
L’Agenzia precisa che l’inversione contabile deve essere applicata se i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori sono resi sulla base sia di contratti di appalto sia di un contratto di prestazione d’opera (con esclusione delle prestazioni d’opera intellettuale, come quelle rese da ingegneri ed architetti).
Di conseguenza, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.
RIMBORSO E COMPENSAZIONE DI ECCEDENZE DETRAIBILI
L’eccedenza d’IVA detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, può essere chiesta a rimborso, semprechè l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate, comprese le operazioni in esame, da conteggiare ad aliquota zero (la differenza deve essere superiore al 10%).
In presenza di tale condizione i contribuenti, inoltre, possono:
- chiedere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno;
- avvalersi della compensazione infrannuale del credito IVA con altri tributi e contributi, nel limite di euro 516.456,90, ai sensi dall’art. 8, comma 3, D.P.R. 1999/542 (la compensazione può essere effettuata nel limite di un milione di euro, anziché nel limite di 516.456,90 euro, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).
RAPPORTI ASSOCIATIVI
L’Agenzia precisa che il reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese
nell’ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio:
– nella ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al riversamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione;
– nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative, affidi l’esecuzione dei lavori ai soci.
Da ultimo, si ricorda che il meccanismo del reverse charge comporta i seguenti obblighi contabili:
– il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, poiché obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore, dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli articoli 23 o 24, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25;
– i prestatori dei servizi sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse-charge (art. 17, sesto comma, DPR 633/1972).
| Proroga dell’obbligo di installazione delle strisce retroriflettenti sui veicoli pesanti immatricolati entro il 31 marzo 2007 | data: 14/03/2007 |
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 Febbraio, il Decreto Legge n. 14 del 19/2/2007 che, modificando il comma 2 bis dell’art. 72 del C.d.S, proroga dal 1° Gennaio al 1° Maggio 2007 l’obbligo di equipaggiamento con strisce retroriflettenti per gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché per i veicoli classificati per uso speciale o per trasporti speciali o specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate immatricolati in Italia entro il 31 marzo 2005
Si rammenta che per gli stessi veicoli, immatricolati, però, a partire dal 1° aprile 2005, l’obbligo di equipaggiamento permane sin dal momento della loro immatricolazione.
Il Decreto non prevede interventi di sanatoria per le contestazioni aventi ad oggetto il mancato rispetto dell’obbligo, effettuate dal 1° Gennaio al 20 Febbraio 2007.
Sono state emanate le disposizioni con le quali viene data attuazione alla disciplina sulla devoluzione del TFR a decorrere dal 1° gennaio 2007. Con apposito decreto interministeriale pubblicato in G.U.n.26 dell’1 febbraio 2007, sono state in particolare individuate le modalità che aziende e lavoratori dovranno seguire per svolgere lo specifico adempimento e sono state fissate le modalità di funzionamento del Fondo di previdenza complementare residuale presso l’INPS (FONDINPS).
Con un ulteriore provvedimento sono state stabilite anche le regole per rendere operativo il Fondo di Tesoreria presso l’INPS, nel quale dovrà affluire il TFR inoptato.
Forniamo di seguito una sintesi sugli aspetti di maggiore rilievo per le aziende dei nostri settori.
Devoluzione del TFR – Modalità e Modulistica
Il lavoratore dipendente, in attività al 31.12.2006, deve scegliere entro il 30 giugno 2007 se destinare il TFR a previdenza complementare ovvero se mantenerlo in azienda.
La scelta dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di un apposito modulo (TFR1) messo a disposizione dal datore di lavoro (v. All.1).
Tale modulo, una volta sottoscritto, dovrà essere conservato dal datore di lavoro, che ne rilascia al lavoratore copia controfirmata per ricevuta.
I lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già devoluto il TFR nel corso di precedenti rapporti di lavoro, dovranno operare tale scelta entro 6 mesi dalla data di assunzione. A tal fine dovranno utilizzare il modello TFR 2 messo a disposizione dal datore di lavoro (v. All. 2).
Le operazioni contenute nei due moduli sono state definite sulla scorta delle situazioni e delle possibilità previste dalla nuova disciplina della previdenza complementare entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Sottolineiamo che la manifestazione di volontà espressa attraverso i suddetti moduli assume rilievo particolare in relazione all’obbligo di versare al Fondo di tesoreria INPS il TFR rimasto in azienda.
Per questo motivo, una copia del modulo, debitamente sottoscritto dal lavoratore, deve essere conservato in azienda e reso disponibile per eventuali controlli ispettivi.
Esclusioni
Non sono tenuti a compilare i modelli suddetti (TFR 1 o TFR 2):
• i lavoratori che al 31.12.2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare devolvendo l’intero TFR
• i lavoratori domestici
• i lavoratori con contratto di durata inferiore a 3 mesi
• lavoratori a domicilio
• lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote di Tfr o l’accantonamento delle stesse quote presso soggetti terzi.
Validità scelte precedenti
Qualora il lavoratore abbia già formalmente manifestato al datore di lavoro la volontà di conferire il TFR alla forma pensionistica complementare senza utilizzare la modulistica ufficiale, tale scelta resta valida e resta confermata la decorrenza originaria.In questo caso, tuttavia, il lavoratore dovrà provvedere a compilare anche il modello TFR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei citati decreti (3 marzo 2007).
Decorrenza trasferimento TFR
1) Scelta esplicita a favore Fondo Pensione
In caso di esplicito conferimento del TFR al Fondo pensione di categoria, il datore di lavoro, dovrà, successivamente al 30 giugno 2007, trasferire al fondo stesso il TFR maturato a partire dalla data della scelta.In tal caso l’importo relativo alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 deve essere rivalutato. Qualora il lavoratore conferisca l’intero TFR maturando a forma pensionistica complementare l’azienda, anche se ha alle dipendenze più di 49 addetti, per quel lavoratore non dovrà effettuare alcun versamento al Fondo di tesoreria INPS per il TFR relativo ai mesi antecedenti al 1° luglio 2007.
Se la scelta è effettuata da lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, che non abbiamo già aderito a previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti, il TFR maturato dalla data di assunzione a quella della scelta (modello TFR 2) deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS qualora l’azienda superi i 49 dipendenti.
2) Scelta esplicita per il mantenimento in azienda
La scelta di mantenere il TFR in un’azienda con più di 49 addetti comporta che il TFR maturando dovrà essere rivalutato e trasferito al Fondo di tesoreria presso l’INPS.
In questo caso il versamento decorre dal 1° gennaio 2007 e l’adempimento deve essere effettuato a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR 1.
Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006 e che non abbiano già espresso la propria volontà in merito alla destinazione del TFR, il versamento al Fondo di tesoreria dovrà avvenire con decorrenza dalla data di assunzione.
Per i lavoratori assunti dopo il 30.06.2006, il versamento deve, invece, essere effettuato a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR 2, per un importo pari alla quota di TFR maturata dalla data di assunzione.
In tutti i casi il versamento del TFR è soggetto alle stesse regole della contribuzione obbligatoria INPS. La scelta di mantenere il TFR in un’azienda con meno di 50 addetti non comporta l’obbligo di trasferimento dello stesso all’INPS.
3) Silenzio assenso
Qualora entro il 30 giugno 2007 non venga operata alcuna scelta, il datore di lavoro è tenuto al versamento del TFR maturando al Fondo di categoria con decorrenza dal 1° luglio 2007. Il TFR relativo ai mesi precedenti resta in azienda.
Tale possibilità non si verifica per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 che non abbiano già aderito a previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti. Anche in tal caso il TFR maturato nel semestre successivo all’assunzione deve essere versato al Fondo di Tesoreria se l’azienda supera i 49 dipendenti.
Calcolo numero degli addetti
Ai fini del trasferimento del TFR inoptato al Fondo di tesoreria INPS, il computo del limite aziendale di 49 addetti deve essere effettuato prendendo in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, esclusi quelli con contratti che non prevedono il TFR.
Dal momento che il decreto prescinde espressamente dalla tipologia del lavoro subordinato, nel computo devono essere inclusi anche gli apprendisti.
I lavoratori part-time, sono calcolati in proporzione all’orario, mentre i lavoratori assenti (servizio militare, aspettativa, gravidanza, ecc.), rilevano soltanto nel caso in cui non siano stati sostituiti con altro lavoratore dipendente.
Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale va calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 2006 si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
La dimensione aziendale dovrà formare oggetto di apposita dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro all’INPS.
Ulteriori adempimenti INPS
I datori di lavoro tenuti a conferire quote di TFR inoptato al Fondo di tesoreria INPS dovranno comunicare, in occasione delle denunce individuali mensili (denunce telematiche E-Mens), i seguenti dati:
a) i lavoratori che al 31.12.2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare alla quale versano tutto il TFR;
b) le informazioni sulla scelta effettuata dal lavoratore (sulla base del modello TFR1 e TFR2 ovvero attraverso modalità tacite) accompagnate dall’indicazione degli importi di TFR dovuto al Fondo di tesoreria nonché degli importi relativi ad eventuali prestazioni TFR anticipate dal datore di lavoro.
Prestazioni erogate dal Fondo di tesoreria
Dall’1.1.2007 il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla rivalutazione, alle anticipazioni ed alla liquidazione delle eventuali quote TFR inoptate e, quindi, di competenza del Fondo di tesoreria INPS.
Il conguaglio degli importi pagati per conto del Fondo INPS dovrà essere effettuato in via prioritaria sulle somme dovute al Fondo nel mese di erogazione della prestazione ed, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente nello stesso mese agli Enti previdenziali.
L’importo di competenza del Fondo INPS erogato dal datore di lavoro non può superare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo INPS ed agli enti previdenziali con la denuncia contributiva del mese in cui avviene l’erogazione della prestazione. In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà immediatamente comunicare al Fondo INPS tale circostanza.
Quest’ultimo provvederà entro 30 giorni all’erogazione della quota di prestazioni non ricompresa nel conguaglio.
Le anticipazioni del TFR sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato. Esse sono erogate dal datore di lavoro nei limiti di capienza dell’importo maturato in base agli accantonamenti effettuati fino al 31.12.2006. Nel caso in cui l’ammontare dell’anticipazione non trovi capienza con quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza viene erogata dal Fondo INPS.
Fondo di previdenza complementare presso INPS
Vengono fissate anche le regole di funzionamento del Fondo di previdenza complementare istituito presso l’INPS (FONDINPS), diverso dal predetto Fondo di Tesoreria.
Fondinps, infatti, è un fondo di previdenza complementare a carattere residuale, nel senso che ad esso affluiscono le quote di TFR che per effetto del silenzio-assenso non possono essere destinate ad un Fondo di categoria. Tale ipotesi potrebbe verificarsi unicamente per i casi in cui nel settore di appartenenza dell’impresa non esitano Fondi contrattuali. Fondinps è soggetto alla ordinaria normativa sui Fondi pensione.
È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 26 del 1 febbraio 2007 il decreto legislativo n.311 del 29 dicembre 2006 riportante alcune correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Scarica i documenti allegati.
| NORME IN MATERIA AMBIENTALE – IMPRESE CHE TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI – ISCRIZIONE ALL’ALBO | data: 26/05/2006 |
|
Fra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 152/06, “Norme in materia ambientale”, vi è quella prevista all’art. 212, comma 8, che riguarda le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti come attività ordinaria e regolare e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
"Scarica il documento per saperne di più."











